Art. 5 — Requisiti per la nomina a curatore
All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse));
- b)dopo il ((secondo comma)), sono aggiunti i seguenti: "((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)). ((Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma)). E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.". Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.
Testo vigente dal 21 agosto 2015
