Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10 Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018 - 31 gennaio 2019, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 6/2/2019, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge".

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 12/2019

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita erroneità del presupposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, come convertito. L'eventuale accoglimento della questione con una pronuncia che renda applicabile il nuovo regime di pignorabilità a tutte le procedure pendenti consentirebbe, infatti, al giudice a quo di dichiarare impignorabili, nei limiti fissati dalla disposizione censurata, le rimesse sul conto corrente bancario a titolo di assegno sociale.

    Art. 23 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria · Art. 545 c.p.c. · Art. 13 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2015 al 7 febbraio 2019. 2 parole tolte.

… procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014. tolto: 11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter … n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018 - 31 gennaio 2019, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 6/2/2019, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art23 · fonte del testo

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