Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a ((34.710.000)) euro per l'anno 2016, a ((51.650.000)) euro per l'anno 2017 e a ((50.650.000)) euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

  • a)quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • b)quanto a ((31.510.000)) di euro per l'anno 2016 e a ((49.450.000)) euro di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi gia' previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 2016 al 30 ottobre 2016. 10 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a tolto: 40.966 aggiunto: 34.710.000 euro per l'anno 2016, a tolto: 57.906 aggiunto: 51.650.000 euro per l'anno 2017 e a tolto: 56.906 aggiunto: 50.650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

b) quanto a tolto: 37.766 aggiunto: 31.510.000 di euro per l'anno 2016 e a tolto: 55.706 aggiunto: 49.450.000 euro di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari