Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, ((6, comma 1, lettere 0a),)) d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate ((fino al centottantesimo giorno)) successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni ((di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b))), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 19 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 2017 al 19 aprile 2017. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere aggiunto: 0a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), … e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al tolto: novantesimo aggiunto: centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate … necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera tolto: c aggiunto: b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13~art21 · fonte del testo

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