Art. 6 — Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa

All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, ((e' assegnata)) all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonche' a favore dell'((Associazione della Croce Rossa italiana)), avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo ((alla data di entrata in vigore della presente disposizione)). I crediti gia' ammessi allo stato passivo a favore dell'((Associazione della Croce Rossa italiana)), ammontanti a euro 2.807.220,34, nonche' i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso ((in corso)) su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'((Associazione italiana della Croce Rossa)) ((e ai Comitati)) Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente ((disposizione)) nello stato passivo ((,)) passati in giudicato e liquidati ((,)) sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.». Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014)), sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalita' giuridica di diritto privato. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalita' gia' previste ((dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)).

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2025 al 20 dicembre 2025. 35 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, tolto: viene riconosciuta aggiunto: e' assegnata all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai … favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonche' a favore dell'Associazione tolto: Nazionale della Croce rossa aggiunto: della Croce Rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data tolto: dell'entrata aggiunto: di entrata in vigore della tolto: norma aggiunto: presente disposizione. I crediti gia' ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione tolto: Nazionale della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonche' i crediti a favore … restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in tolto: essere aggiunto: corso su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione aggiunto: italiana della Croce Rossa tolto: italiana e dei aggiunto: e ai Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente tolto: norma aggiunto: disposizione nello stato passivoaggiunto: , passati in giudicato e liquidatiaggiunto: , sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.». Ai … 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale aggiunto: n. 135 del 13 giugno 2014, tolto: n. 135, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a … della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore tolto: della presente norma aggiunto: del presente decreto, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalita' gia' previste dall'articolo tolto: 16 aggiunto: 4, comma 2-bis, del decretotolto: -legge 16 ottobre 2017 aggiunto: legislativo 28 settembre 2012, n. tolto: 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17 aggiunto: 178.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-29;156~art6 · fonte del testo

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