Art. 6 — Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa
All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, ((e' assegnata)) all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonche' a favore dell'((Associazione della Croce Rossa italiana)), avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo ((alla data di entrata in vigore della presente disposizione)). I crediti gia' ammessi allo stato passivo a favore dell'((Associazione della Croce Rossa italiana)), ammontanti a euro 2.807.220,34, nonche' i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso ((in corso)) su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'((Associazione italiana della Croce Rossa)) ((e ai Comitati)) Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente ((disposizione)) nello stato passivo ((,)) passati in giudicato e liquidati ((,)) sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.». Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014)), sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalita' giuridica di diritto privato. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalita' gia' previste ((dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)).
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
