Art. 3-quater — Disposizioni in materia di edilizia sanitaria

Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato "Policlinico Umberto I", di proprieta' dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 annesso al presente decreto, e' trasferita in proprieta' alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attivita' dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", di proprieta' della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, e' trasferito in proprieta' allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti. ((Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I'. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.)) ((Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.)) ((Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonche' alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.)) ((Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.)) ((Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:))

  • a)((e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;))
  • b)((e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;))
  • c)((e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.)) ((Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati)). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al medesimo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore:
  • a)e' riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • b)per una quota pari al 30 per cento e' riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte e' destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini" restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo ne' si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato "ex Ospedale Carlo Forlanini", individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: "Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio" sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)alla prima colonna ("finalita'"), le parole: "del sistema dell'emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale";
  • b)alla seconda colonna ("Ministero"), la parola: "MEF" e' sostituita dalla seguente: "SALUTE". Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalita' di cui al comma 7. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
  • a)quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
  • b)quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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… la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti. aggiunto: Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, e' funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio e' nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonche' per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I'. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario puo' provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attivita' commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonche' alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita', e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresi' gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:

aggiunto: a) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

aggiunto: b) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;

aggiunto: c) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unita'. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-29;156~art3quater · fonte del testo

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