Art. 1 — Modifiche al codice penale

[1]Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 235 e' sostituito dal seguente: "Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea)) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. ((Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.)) Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo))";
  • b)l'articolo 312 e' sostituito dal seguente: "Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro)) dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.)) Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.))";
  • b-bis)all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";
  • 2)al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";
  • 3)al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici".
  • 4)all'ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";
  • 5)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".
  • b-ter)l'articolo 495 e' sostituito dal seguente: "Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni:
  • 1)se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
  • 2)se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";
  • b-quater)dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente: "Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";
  • b-quinquies)l'articolo 496 e' sostituito dal seguente: "Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".
  • b-sexies)all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio." c)

[2]all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1)al secondo comma, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: (("sette"));
  • 2)dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
  • 1)soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • 2)soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.";
  • 3)al terzo comma, le parole: "anni dodici" sono sostituite dalle seguenti: "anni quindici";
  • c-bis)all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma.";
  • d)al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.";
  • e)dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente: "Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, ((terzo comma, ultimo periodo)), le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.";
  • f)all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' ((aggiunto)) il seguente: "11-bis. ((l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova)) illegalmente sul territorio nazionale.";
  • f-bis)all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma."

Testo vigente dal 26 luglio 2008

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2011

    Questione inammissibile
    18 febbraio 2011

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.…

    Art. 61 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 249/2010

    Illegittimità dichiarata
    8 luglio 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost., l'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. Premesso che la violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per effetto di una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile; la disposizione in esame lede, innanzitutto, il principio di uguaglianza che non tollera ingiustificate disparità di trattamento fondate sulla differenza di condizioni personali e sociali, poiché prevede un regime sanzionatorio irragionevolmente più rigoroso per lo straniero in condizione di soggiorno irregolare. Questi, infatti, a parità di comportamenti penalmente rilevanti, non solo è punito più gravemente del cittadino italiano o dell'Unione europea (al quale l'aggravante non si applica per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009), ma rimane, altresì, esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate all'immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo. La censurata aggravante rivela la propria natura discriminatoria allorché collega alla qualità personale di straniero irregolare, acquisita con un'unica violazione delle leggi sull'immigrazione, l'inasprimento della risposta punitiva prevista per i reati comuni, offensivi di interessi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica dei flussi migratori. Dalla contraddizione insita nell'eterogeneità della natura della condotta antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi discende l'estraneità dell'aggravante stessa alla logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati. Né potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente la finalità di contrastare l'immigrazione illegale: infatti, se questo scopo fosse perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari, si finirebbe per distaccare totalmente la previsione punitiva dall'azione criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si riferisce. Risulta, altresì, violato il principio di offensività del reato stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., che, ponendo il fatto alla base della responsabilità penale, esige che un soggetto sia sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest'ultimo, che senz'altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato. Tuttavia, la previsione considerata - rinvenendo la sua ratio sostanziale in una presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare - non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva del bene protetto, ma serve a connotare una generale e supposta qualità negativa del suo autore. La qualità di immigrato irregolare diventa così uno "stigma", che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento. (Restano assorbite le ulteriori censure proposte in relazione all'art. 27, commi primo e terzo, Cost.). Sulla spettanza dei diritti inviolabili «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», v. la citata sentenza n. 105/2001. Sull'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale d'autore «in aperta violazione del principio di offensività», v. la citata sentenza n. 354/2002. Per l'affermazione che «il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero», v. la citata sentenza n. 62/1994. Sulla compatibilità costituzionale di limitazioni ai diritti fondamentali, v. le citate sentenze n. 393/2006, n. 63/1994 e n. 366/1991. Sull'illegittimità costituzionale di norme incriminatrici fondate su presunzioni assolute di pericolosità e istitutive di irragionevoli discriminazioni, v. le citate sentenze n. 354/2002 e n. 370/1996. Con specifico riferimento alla condizione dello straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno, ovvero responsabile del reato di indebito trattenimento nel territorio nazionale, v. le citate sentenze n. 78/2007 e n. 22/2007.

    Art. 61 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 656 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 66/2010

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2010

    Devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. In particolare, una delle questioni è stata sollevata prima che la norma censurata fosse modificata dalla legge n. 125 del 2008; in epoca successiva a tutte le ordinanze di rimessione, l'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009 ha disposto che l'aggravante in esame si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Inoltre, il legislatore ha configurato la nuova fattispecie criminosa di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009). La normativa sopravvenuta attiene ad un profilo centrale dei percorsi argomentativi seguiti dai giudici a quibus nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, posto che le condotte riconducibili alla previsione censurata costituiscono ormai l'oggetto di un'autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo. Spetta ai rimettenti la valutazione del rilievo che possono assumere le descritte variazioni del quadro normativo di riferimento, sia in relazione alla disciplina codicistica della successione nel tempo di leggi penali, sia, e comunque, in rapporto al mutato equilibrio tra i fattori che la Corte è chiamata a prendere in considerazione ai fini della propria decisione. Negli stessi termini, v. la citata ordinanza n. 277/2009.

    Art. 61 c.p. · Art. 1 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2008 al 26 luglio 2008. 17 parole tolte, 674 parole aggiunte in 19 capoversi.

… membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero aggiunto: o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. aggiunto: Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anniaggiunto: . In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo";

… oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino tolto: di Stato aggiunto: appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. aggiunto: Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. aggiunto: In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.";

tolto: c)aggiunto: b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: 1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

aggiunto: 2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

aggiunto: 3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici".

aggiunto: 4) all'ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";

aggiunto: 5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente: "Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni:

aggiunto: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

aggiunto: 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

aggiunto: b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente: "Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

aggiunto: b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente: "Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

aggiunto: b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio." c)

1) al secondo comma, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "tolto: seiaggiunto: sette";

aggiunto: c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma.";

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente: "Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, tolto: quarto comma, aggiunto: terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, …

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' tolto: inserito aggiunto: aggiunto il seguente: "11-bis. tolto: Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi aggiunto: l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale."tolto: .aggiunto: ;

aggiunto: f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;92~art1 · fonte del testo

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