Art. 5 — Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, ((il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' ridotto a sei mesi)) successivi al conferimento dell'incarico. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa ((di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e)) di euro 2.760.968 per l'anno 2026 ((, a cui si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Testo vigente dal 25 gennaio 2025
