All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
  • c)alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria». All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,)) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».

Testo vigente dal 22 settembre 2022

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2022 al 22 settembre 2022. 9 parole aggiunte.

c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria». All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021aggiunto: , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di comprovate necessita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art40 · fonte del testo

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