Art. 4 — Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi

Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 26-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti ((ai quali sono conferiti)) o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' al miglioramento delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei ((dati statistici e)) la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica. 3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.»;
  • b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado». All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita' direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attivita' giudiziaria stessa.»;
  • b)((al comma 7, la lettera n) e' abrogata)).

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2024 al 25 gennaio 2025. 15 parole tolte, 4 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) l'articolo 26-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti tolto: cui aggiunto: ai quali sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo … al miglioramento delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statisticitolto: , aggiunto: e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di …

b) al comma 7tolto: :

tolto: 1) alla lettera m), il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»;

tolto: 2)aggiunto: , la lettera n) e' tolto: soppressa aggiunto: abrogata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-11-29;178~art4 · fonte del testo

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