Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

  • a)prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
  • b)prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
  • c)disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
  • d)operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
  • e)disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
  • f)disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
  • g)regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
  • h)individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
  • i)regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
  • l)regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
  • m)prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
  • n)prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';
  • o)operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
  • p)ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita';
  • q)prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
  • r)prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
  • s)prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-28;57~art1 · fonte del testo

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