Art. 1 — Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace
Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 ((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, puo' applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita' in materia civile, oltre il limite previsto ((dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianita' di servizio e alla valutazione di professionalita' richiesti dal citato articolo 115, ((comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto)) n. 12 del 1941. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione ((dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 ((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ((nel termine di quindici giorni)) ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6. Fino al 30 giugno 2026, in deroga ((agli articoli 13 e 30-bis, comma 1,)) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace puo' essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. ((All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "successivo a quello di immissione nel ruolo" sono soppresse)).
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
