Art. 4 — Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 ((...)) al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state gia' oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Testo vigente dal 29 novembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 2023 al 29 novembre 2023. 2 parole tolte.

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 tolto: e finoaggiunto: ... al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;131~art4 · fonte del testo

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