Art. 20-quinquies — Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari. 1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi. 1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal fine possono essere attivate opportune modalita' di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorita' e l'Agenzia delle entrate. 1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno. 1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis e' punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144, comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

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