Art. 7 — Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2
Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4:
- 1)al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
- 2)al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
- 3)al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
- b)all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
- c)all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022». Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((fino al 31 dicembre 2024)) sono sospesi le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- b)al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";
- c)al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- d)al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
Testo vigente dal 29 febbraio 2024
