Art. 7-quater — Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";
- 2)le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;
- b)al comma 3:
- 1)al primo periodo, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";
- 2)il secondo e il terzo periodo sono soppressi
Testo vigente dal 23 giugno 2023
