Art. 10 — Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi». All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
- b)al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36». Al fine di contribuire al funzionamento della ((Fondazione Museo nazionale di fotografia)), e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 ((e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027)). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:
- a)quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- b)quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
- c)quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. La contabilita' ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilita' residue. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 898, le parole: "31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale";
- b)al comma 900, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "all'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla ripartizione". Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 1 marzo 2026
