Art. 11 — Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura
((All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa" sono sostituite dalle seguenti: ". Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalita' secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma")). All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, puo'». All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».
Testo vigente dal 26 febbraio 2025
