Art. 4 — Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: "di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita'" sono soppresse e le parole: "le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali». 4 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Testo vigente dal 16 luglio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/2015

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014 n.106), impugnato dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma, riformulando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna ai competenti uffici territoriali del Ministero il potere, d'intesa con i Comuni, di riesaminare le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico, potendo revocare, anche in deroga alle norme vigenti, quelle non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, stabilendo altresì, in tal caso, i criteri per la determinazione dell'eventuale indennizzo. Essa non può essere scrutinata sulla base dei parametri invocati in quanto, nei giudizi in via principale, le Regioni possono censurare le leggi statali esclusivamente laddove si dolgano della violazione dei parametri che individuano le loro competenze legislative, potendo dunque invocarne altri solo laddove la loro violazione determini una ridondanza afferente al suddetto riparto di competenze. Sul punto la ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione. Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sulla possibilità, nei giudizi in via di azione, di invocare da parte delle Regioni parametri diversi da quelli che afferiscono al riparto di competenze solo se la violazione di questi comporta una lesione delle loro attribuzioni legislative v., ex plurimis le citate sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 36/2014.

    Art. 4-bis Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2014 al 16 luglio 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art4 · fonte del testo

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