Disposizioni urgenti in materia di impignorabilita' dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalita' di cui al comma 1 ((del presente articolo)), specificando per ciascuna:
- a)il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
- b)la necessita' della spesa;
- c)il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.
Testo vigente dal 26 febbraio 2025
