Disposizioni urgenti in materia di impignorabilita' dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalita' di cui al comma 1 ((del presente articolo)), specificando per ciascuna:

  • a)il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
  • b)la necessita' della spesa;
  • c)il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

Testo vigente dal 26 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2024 al 26 febbraio 2025. 3 parole aggiunte.

… e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalita' di cui al comma 1 aggiunto: del presente articolo, specificando per ciascuna:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;201~art9 · fonte del testo

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