Art. 11 — Esonero dal contributo addizionale
All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita' e con unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.». Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
- a)quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
- b)quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c)ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. (( Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali e' prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' aggiunta la seguente: "attivita' del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci". 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)) L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Testo vigente dal 3 novembre 2019
