Art. 4-ter — Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o piu' operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale e' contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficolta' del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonche' per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione puo' sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l'eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

  • a)la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
  • b)il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
  • c)il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
  • d)il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
  • e)l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7. In corso di realizzazione del progetto l'azienda puo' variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne da' dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1, spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al comma 4 e' riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lettera c), e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attivita' di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), e' consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese di cui al comma 1 possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attivita' previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro possono essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7, si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da societa' del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonche' con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'Ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attivita' della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compresi quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda puo' avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, ((24,1 milioni di euro per l'anno 2027)) e ((12,2 milioni di euro per l'anno 2028)). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilita' delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
  • a)quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  • b)quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • c)quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2024 al 1 gennaio 2026. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, tolto: 21,9 aggiunto: 24,1 milioni di euro per l'anno 2027 e tolto: 3,5 aggiunto: 12,2 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-01-18;4~art4ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari