Art. 7 — Disposizioni finanziarie
((1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilita', e 4, nonche' dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:
- a)quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b)quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)) Agli oneri ((di conto capitale)) derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c) ((, relativamente alle misure di mitigazione,)) e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 12 dicembre 2023
