Art. 3 — Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda

Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalita' che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.

Testo vigente dal 23 marzo 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-03-11;34~art3 · fonte del testo

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