Art. 3-bis — Osservatorio sulle periferie
Al fine di monitorare le condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- a)promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio;
- b)incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- c)promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;
- d)promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalita';
- e)effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonche' l'individuazione delle best practice adottate. L'Osservatorio e' tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attivita' di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza ne' rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 15 novembre 2023
