Art. 11 — Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura
Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalita' generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 ((del medesimo codice)). La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. E' assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ((,)) si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7. (( L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024. 5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024))
Testo vigente dal 9 ottobre 2024
