Art. 34 — Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario
Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,)) ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni ((di euro)) per l'anno 2020 ((e a 300 milioni di euro)) per l'anno 2021 e' destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Testo vigente dal 14 ottobre 2020
