Art. 11-bis — Finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa»

Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata al finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate alle medesime finalita' risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa". Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Testo vigente dal 9 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113~art11bis · fonte del testo

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