All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
  • b)dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: "2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarita' contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al ((31 luglio 2021)), conservano la loro validita' fino alla medesima data. ((Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti)).

Testo vigente dal 22 giugno 2021

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2021 al 22 giugno 2021. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… scadenza sino al 31 luglio 2021, conservano la loro validita' fino alla medesima data. tolto: Nelle more aggiunto: Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono tolto: egualmente aggiunto: comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodoaggiunto: , la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125~art3bis · fonte del testo

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