[1]Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga ((, nonche' applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi))

[2]1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)), sono differiti al 31 ottobre 2020. ((1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-l9, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 180, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";
  • b)all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";
  • c)all'articolo 182-ter:
  • 1)al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "natura chirografaria" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di degradazione per incapienza";
  • 2)al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale";
  • 3)al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore". 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)).

Testo vigente dal 4 dicembre 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22415/2025

    4 agosto 2025

    In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4, l.fall., come modificato da d.l. n. 125 del 2020, conv. dalla l. n. 159 del 2020, e come ulteriormente modificato dal d.l. n. 118 del 2021, convertito dalla l. n. 147 del 2021, laddove testualmente prevede che "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177" non determina alcuna neutralizzazione del voto espresso dalla P.A., né tampoco una "conversione giudiziale" del voto contrario in voto favorevole, bensì unicamente, una volta verificata a opera del giudice la decisività del voto espresso ai fini del raggiungimento delle maggioranze, la sostituzione della propria valutazione a quella dell'amministrazione nell'esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria.

    Art. 3

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 88 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 2020 al 4 dicembre 2020. 16 parole tolte, 451 parole aggiunte in 8 capoversi.

aggiunto: Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonche' applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi

aggiunto: 1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, tolto: recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020 aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono differiti al 31 ottobre 2020. 1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-l9, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 180, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

aggiunto: b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

aggiunto: c) all'articolo 182-ter:

aggiunto: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "natura chirografaria" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di degradazione per incapienza";

aggiunto: 2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale";

aggiunto: 3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore". 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125~art3 · fonte del testo

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