Art. 2 — P r o c e d u r e
Articolo soppresso dalla l. 28 marzo 1997, n. 81.
Abrogato dal 2 aprile 1997
Articolo soppresso dalla l. 28 marzo 1997, n. 81.
Abrogato dal 2 aprile 1997
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui ai ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000, ricorsi tutti proposti dalla Regione Veneto; dichiara estinto per rinuncia – limitatamente all'impugnazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed al…
Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1997 al 2 aprile 1997. 154 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio entro il 28 febbraio 1997. Le modalita' di accreditamento al Meliorconsorzio dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalita' tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Le operazioni di cui all'articolo 1 sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-01-31;11~art2 · fonte del testo
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