Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1997 al 2 aprile 1997. 397 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, e' rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 e' differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-01-31;11~art11 · fonte del testo

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