Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/2005

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui ai ricorsi numeri 26, 37 e 41 del 1997; 3, 19 e 38 del 1998; 15 e 19 del 1999; 10 e 14 del 2000, ricorsi tutti proposti dalla Regione Veneto; dichiara estinto per rinuncia – limitatamente all'impugnazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed al…

    Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1997

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1997 al 2 aprile 1997. 464 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: E' istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare le modalita' della gestione delle quote, l'eventuale sussistenza di irregolarita' nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti. La commissione e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed e' composta da sette membri scelti tra magistrati, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facolta' di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e puo' avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato. La commissione e' tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data della nomina, formulando specifiche proposte. Il compenso spettante ai membri della commissione e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facolta' di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 4 e comunque entro il 15 aprile 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-01-31;11~art7 · fonte del testo

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