Art. 3 — Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

Nei procedimenti relativi ai reati ((, consumati o tentati,)) riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, (( nonche' in quelli)) connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, (( attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto,)) le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta (( il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli)), il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore (( del presente decreto)), per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio ((, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa,)) al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Testo vigente dal 17 luglio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 279/2009

    Altra decisione
    29 ottobre 2009

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost., nella parte in cui, avuto riguardo ai reati concernenti la gestione dei rifiuti e ai reati ambientali commessi nella Regione Campania fino al 31 dicembre 2009, attribuiscono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero e ai giudici dello stesso Tribunale le funzioni di GIP e GUP e, in composizione collegiale, quelle di giudice delle misure cautelari, e prevedono l'applicazione della novella ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in cui non sia ancora stata esercitata l'azione penale. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, e il mutamento della normativa censurata rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo .

    Art. 3 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile · Art. 19 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2008 al 17 luglio 2008. 7 parole tolte, 45 parole aggiunte.

Nei procedimenti relativi ai reatiaggiunto: , consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche' tolto: a quelli ad essi aggiunto: in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, aggiunto: attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice … Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica aggiunto: presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', … si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore tolto: delle disposizioni medesime aggiunto: del presente decreto, per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato … di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizioaggiunto: , ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;90~art3 · fonte del testo

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