Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 167/2011

    Questione infondata
    12 maggio 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113 Cost., nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati; tutte le censure prospettate, infatti, muovono da un presupposto interpretativo erroneo e cioè che la norma in esame ricomprenderebbe nel suo ambito applicativo anche i comportamenti meramente materiali posti in essere dalla pubblica amministrazione. Per l'infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale v. la sentenza n. 35 del 2010, seguita dalle ordinanze n. 371 del 2010 e n. 54 del 2011, ove si è specificato che l'espressione "comportamenti" deve essere intesa nel senso che «quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di una attività autoritativa».

    Art. 4 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 100 cost.

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  • Ordinanza n. 54/2011

    Questione infondata
    18 febbraio 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, impugnato, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., in quanto devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione e, successivamente, manifestamente infondata. Per la non fondatezza nei sensi di cui in motivazione e la manifesta infondatezza di identica questione v., citate, sentenza n. 35 e ordinanza n. 371 del 2010.

    Art. 4 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile · Art. 103 cost.

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  • Ordinanza n. 371/2010

    Questione infondata
    22 dicembre 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, impugnato, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., in quanto devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 35 del 2010. - Per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione, vedi, citata, sentenza n. 35/2010.

    Art. 4 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile · Art. 103 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2008 al 16 settembre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;90~art4 · fonte del testo

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