Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

  • a)chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee (( ovvero incendia)) rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
  • b)i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati (( o incendiano)) i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
  • c)se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
  • d)chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e' punito:
  • 1)con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • 2)con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
  • e)chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
  • f)le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
  • g)chiunque effettua attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
  • h)chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. (( Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. ))

Testo vigente dal 4 gennaio 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 83/2010

    Questione infondata
    5 marzo 2010

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a ) e d ), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lett. a ) o sono punite a titolo di contravvenzione (lett. d ). Deve, innanzitutto, escludersi la denunciata violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto, avendo, nel caso di specie, il Governo e le Camere valutato come urgente l'esigenza di consolidare i risultati positivi ottenuti nella grave situazione di emergenza concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, non può essere rilevata l'evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'evocato parametro, sicché ogni considerazione sulla necessità e urgenza del provvedere appartiene all'ordine dei giudizi politici, che non spettano al giudice delle leggi. Parimenti infondata è la censura riferita alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. Infatti, poiché la previsione di un trattamento penale più severo per i responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale non è manifestamente irragionevole e costituisce una tutela rafforzata che il legislatore ha ritenuto di dover garantire alle popolazioni coinvolte dall'emergenza rifiuti in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce a tali illeciti una maggiore offensività, risulta rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore. Infine, la lamentata violazione della riserva di legge imposta dall'art. 25, secondo comma, Cost. è esclusa dal rilievo che le disposizioni censurate non contengono norme penali in bianco, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell'autorità governativa, peraltro condizionata da presupposti legislativamente stabiliti e suscettibile di controllo nelle competenti sedi giurisdizionali, è solo una condizione di fatto per l'applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente. Nell'ambito della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge deve limitarsi alla «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell'art. 77 Cost., rimanendo, invece, la valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell'ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 128/2008, n. 171/2007 e n. 285/2004. Sulle condizioni di ammissibilità costituzionale delle norme penali in bianco, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 21/2009, n. 292/2002, n. 333/1991 e n. 282/1990.

    Art. 6 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2008 al 4 gennaio 2009. 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee aggiunto: ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad …

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati aggiunto: o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con …

… a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalentiaggiunto: . Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-06;172~art6 · fonte del testo

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