Art. 7 — Campagna informativa
Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo' garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalita' di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti ((, nonche' sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata)). Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita' si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle (( suddette)) amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia' previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (( E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche' mediante l'utilizzazione della piattaforma web. Nell'ambito della relazione di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti. ))
Testo vigente dal 4 gennaio 2009
