Art. 7 — Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: "i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2" sono inserite le seguenti "nonche' dell'articolo 5". Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.". (( 2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita', erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita' medesima, anche tramite l'associazione della proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore"))
Testo vigente dal 13 novembre 2004
