Agli iscritti al Fondo e' concessa, altresi', la facolta', di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

  • 1)i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le societa' ed associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge;
  • 2)i periodi di servizio prestati in qualita' di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purche' gia' coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta. In questo ultimo caso, il riscatto potra' essere effettuato soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'eta', al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda. I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Testo vigente dal 15 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art7 · fonte del testo

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