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I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, vengono stabiliti, con effetto dal 1 gennaio 1949, nelle seguenti misure annue: contributo ordinario dell'iscritto, lire 15 mila; contributo ordinario dell'Ente, lire 63 mila. I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso articolo 9 sono soppressi dalla data predetta.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art13 · fonte del testo

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