I contributi ordinari di cui al primo comma, dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1 gennaio 1951, alle seguenti misure annue: contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000; contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art10 · fonte del testo

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