I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente. Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400. Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Testo vigente dal 2 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-11-26;877~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari