Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art14 · fonte del testo

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