Art. 8 — Agevolazioni fiscali

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Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima del 70 per cento. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonche' quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici e' formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attivita' dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, e' corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare". Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004. Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1998 al 7 aprile 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 196/2022

    Questione inammissibile
    26 luglio 2022

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, «seconda parte», del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento a…

    Art. 26 t.u.i.r. · Art. 8 Locazioni abitative · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 318/2004

    Questione inammissibile
    4 novembre 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all’importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo. Ed infatti, se da un lato difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio 'a quò, essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento, dall'altro lato nell’ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione in ordine alla lamentata violazione dell’art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all’epoca dei fatti di causa.

    Art. 23 t.u.i.r. · Art. 8 Locazioni abitative · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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