Art. 13 — Patti contrari alla legge

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E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonche' qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione e' altresi' consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non puo' eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di registrazione del contratto stesso.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1998 al 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15891/2025

    13 giugno 2025

    Il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero, non registrato ma concluso in forma scritta e non simulato, è soggetto alla "riconduzione a congruità" prevista dall'art. 13, comma 6, terzo e quarto periodo, della l. n. 431 del 1998, anche se stipulato prima del 1° gennaio 2016 ma solo a partire da tale data; in tale ipotesi il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, ex art. 2, comma 3, della medesima legge, con l'unica eccezione per il caso in cui il canone liberamente pattuito risulti inferiore a quest'ultimo, e ciò tanto nel caso di contratto a canone libero, quanto nel caso di contratto a canone concordato, in quanto il citato quarto periodo del comma 6 dell'art. 13, nello stabilire i poteri di rideterminazione del giudice, si limita a rinviare all'art. 2 senza distinzioni di commi, così ricomprendendo sia il comma 1 (contratti a canone libero) che il comma 3 (contratti a canone concordato) di tale norma.

    Art. 13 · Art. 2 Locazioni abitative

    Rassegna di giugno 2025, pp. 84, 85 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/2004

    Questione inammissibile
    19 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente sancisce la nullità delle pattuizioni volte a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (comma 1) e consente al conduttore di chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte (comma 2). Il rimettente, infatti, pur alla luce delle diverse tesi riscontrabili in giurisprudenza circa la natura e gli effetti della registrazione del contratto di locazione e la corrispondente pluralità di opinioni sostenute in dottrina – che dimostrano l’ampiezza delle possibilità ermeneutiche in ordine al testo normativo in esame, tali da consentire al giudice la scelta di una interpretazione conforme a Costituzione – ha lasciato incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità.

    Art. 13 Locazioni abitative · Art. 3 cost. · Art. 1414 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art13 · fonte del testo

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