Legge sull’adozione

Art. 47 adozione

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L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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