1. L'articolo 47 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. 2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. 3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art27 · fonte del testo

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