Art. 43 adozione

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Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art43 · fonte del testo

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