Art. 29 l. 241/1990 — Ambito di applicazione della legge

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Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la ((segnalazione certificata di inizio attivita')) e il silenzio assenso ((e la conferenza di servizi,)), salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 2010 al 28 luglio 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 226/2020

    Parametro
    27 ottobre 2020

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 29 l. 241/1990 · Art. 3 Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 328/1993

    Parametro
    21 luglio 1993

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 25 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 31 luglio 2010. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

tolto: 1.Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici … e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubblicheaggiunto: . Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie … 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la tolto: dichiarazione aggiunto: segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assensotolto: , aggiunto: e la conferenza di servizi,, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di … di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. tolto: 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di … disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art29 · fonte del testo

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