Art. 1 — Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Testo vigente dal 6 aprile 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    La legge 29 marzo 1983, n. 93, realizza una grande riforma economico-sociale: essa rappresenta una svolta di rilievo storico nell'ambito del pubblico impiego in quanto sostituisce al precedente sistema, incentrato sul momento autoritativo, un sistema che fa perno sul consenso dei soggetti interessati e introduce dei principi - quali quello della "disciplina in base ad accordi" sia nella sede nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale (art. 3), con la definizione della materia riservata a "disciplina di legge" (art. 2); il "principio di omogeneizzazione" delle posizioni e trattamenti (art. 4), quello della "mobilità" (art. 19), quelli in tema di responsabilità (art. 22, secondo comma) - il cui carattere di "novità" (e quindi la loro attitudine a sostanziare una "riforma") non è escluso dalle anticipazioni parziali che dei principi stessi possano essersi verificate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, 120, 121 Cost., della questione di legittimità costituzionale del titolo I e dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 21/1978.

    Art. 3 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 6 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 10 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art1 · fonte del testo

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